Post by Ferrini RobertoPost by RavimAnche le nuove
No, le nuove sono solo un permesso di guida e non te lo accettano come
documento...
E' ignoranza della legge.
Ho già citato le fonti in un altro post, di cui per non ripetermi
fornisco gli estremi: Rd 6 maggio 1940 n. 635, art.292; Dpr 28 dicembre
2000 n. 445, Articolo 35.
In effetti la leggenda secondo cui la nuova patente non è un documento
di identità valido si è molto radicata, anche negli uffici pubblici e
tra le forze di polizia, a tal punto che il Ministero dell'Interno ha
dovuto diramare diverse circolari: prima la circolare N. 41Prot. n.
M/2413/8 Roma del 18 maggio 1998 e poi la Prot. n. M/2413/8 Roma, 14
marzo 2000 che qui di seguito riporto:
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari
Legislativi
Prot. n. M/2413/8 Roma, 14 marzo 2000
OGGETTO: Validità della patente di guida ai fini della identificazione
personale.
E' stato chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla idoneità
della patente di guida a consentire l'identificazione personale anche
dopo l'introduzione del nuovo modello di patente di guida plastificato,
previsto dal D.M. 7.10.1999 (pubblicato nella G.U. del 26.10.1999, n.
252).
In proposito la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti
termini.
Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno
prodotto mutamenti in ordine alla qualificazione giuridica del documento
in argomento, né è venuto meno il rispetto delle esigenze di pubblica
sicurezza in materia.
Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto,
contraddistingue tuttora la patente di guida. Anche il nuovo documento
plastificato, infatti, contiene i requisiti prescritti dall'art. 292 del
R.D. 6.5.1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta
d'identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da
un'amministrazione dello Stato.
Sulla circostanza, d'altra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo
chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento
di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida,
ha espresso parere negativo sulla abrogazione dell'art. 292 del R.D. n.
635/40 nella parte in cui prevede l'assimilazione della patente di guida
a un valido documento d'identità, evidenziando i problemi che ne
sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del
cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che
il provvedimento perseguiva.
Ed infatti il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione
abrogativa.
La patente di guida, inoltre, viene tuttora rilasciata dai competenti
uffici previo accertamento della identità personale del titolare sulla
base della documentazione prodotta dall'interessato (contenente i dati
relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e
residenza) nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni.
Inoltre, il D.M. 7.10.1999 prescrive quali caratteristiche deve avere il
supporto utilizzato per il rilascio della patente di guida, individuando
le regole tecniche e di sicurezza relative alla tecnologia e ai
materiali utilizzati.
D'altra parte, e più in generale, con l'art. 3 del D.Leg.vo 12.2.1993,
n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità
ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli
atti amministrativi e la stessa giurisprudenza ha ritenuto che
l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come
requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di
Cassazione, sentenze n. 7234 del 7.8.1996 e n. 9394 del 24.9.1997).
IL DIRETTORE GENERALE
(Catalani)
Ciao